Ecco le “domande frequenti” per gli spostamenti di Natale

Il Governo ha pubblicato le “faq” sull’ultimo Dpcm

Pubblicate dal ministero della Salute le Frequently asked questions, domande ricorrenti, del nuovo Dpcm sulle regole per le festività natalizie.

Da lunedì scorso 21 dicembre, ad esempio, non è più possibile attraversare i confini regionali (e in Trentino-Alto Adige neppure quelli delle province autonome) se non per motivi di salute, lavoro ed esigenze particolari improcrastinabtili, sempre da attestare con autocertificazione.

Comunque dal 24 dicembre (giorno dell’entrata in vigore del decreto) al 6 gennaio (ultimo giorno di decorrenza del decreto), tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione resta permesso perchè è considerato un legittimo motivo di spostamento. E per gli spostamenti da o verso il posto di lavoro, non esiste distinzione fra giorni e orari. così come per le motivazioni comprovate come salute o necessità inderogabili.

Per visitare amici o parenti invece gli spostamenti sono permessi solamente in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione. “Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita a amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza – si legge nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di 2 persone. La persona o le 2 persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

“Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5 e le 22, all’interno del proprio Comune - continuano - conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita a amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Un’ulteriore condizione per chi vive in un Comune fino ai 5000 abitanti. “Sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”.

Uno dei temi più discussi riguarda invece le seconde case. Tale nodo, relativo al possibile spostamento verso le seconde case nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, così come nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, così viene affrontato dalle Faq: “Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto ’decreto Natale’ (decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente”.

Se si è raggiunta la seconda casa in un’altra regione prima del 20 dicembre (compreso) e si ha necessità per qualche giorno di tornare al lavoro nella regione di provenienza, non sarà possibile tornare nuovamente alla seconda casa. Nemmeno se lì vi sono i genitori. “Si potrà ritornare al lavoro, ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa”, specifica il governo.

Raggiungere il partner/coniuge in un’altra città sarà possibile “solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”. Ogni visita ai genitori, “anziani ma in buona salute”, che vivono in un’altra regione non è invece consentita.

Nel caso di un parente autosufficiente ma solo, la visita per alleviare la sua solitudine durante le feste è consentita “fino al 23 dicembre esclusivamente restando all’interno della propria Regione dalle 5 alle 22. Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Nel caso di parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro Comune/in un’altra Regione, a cui si offre assistenza, sarà consentito lo spostamento anche dal 21 dicembre al 6 gennaio “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione. In ogni modo, “non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria. Di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste”.

Riguardo ai genitori separati/affidatari, lo spostamento fra il 21 dicembre e il 6 gennaio verso altri Comuni/Regioni o verso l’estero è permesso in quanto motivato da necessità. “Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare”.

Mentre fino al 23 dicembre permarranno valide le distinzioni fra “colori” (tutta l’Italia, eccetto l’Abruzzo, è “gialla”), dal 24 dicembre al 6 gennaio si applicheranno le nuove disposizioni, con differenze, come detto, tra i giorni prefestivi e festivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) e gli altri (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio). Nei primi infatti si applicheranno su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse”, mentre nei secondi varranno le disposizioni per le “zone arancioni”.

In questo periodo non è possibile effettuare alcuno spostamento per ragioni di turismo. Fanno eccezione, nondimeno, i giorni “arancioni”, in cui il turismo è consentito a patto che avvenga all’interno dello stesso Comune o dai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti entro 30 chilometri dai confini del Comune (con l’esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).

Per avere informazioni sull’ammissibilità dei propri spostamenti motivati da necessità “la valutazione circa l’eventuale sussistenza, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta ammessa all’autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al prefetto, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689”.

Ogni violazione verrà sanzionata con multe amministrative da 400 a 1000 euro.

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