Norme Covid per mercati e parrucchieri: i chiarimenti della Prefettura di Lodi

Sulle bancarelle solo generi alimentari, dal coiffeur di fiducia in un altro comune solo se nel proprio non ci si può andare

MERCATI
I mercati restano aperti solo per i banchi alimentari, senza nessuna deroga ad altre tipologie di prodotti. La prefettura di Lodi ha diramato le indicazioni provenienti dal gabinetto del ministro dell’Interno con alcuni chiarimenti sul Dpcm entrato in vigore per la zona rossa lombarda: sono confermate sostanzialmente le misure e le interpretazioni già espresse nei giorni scorsi, ma arriva un importante precisazione sui mercati ambulanti settimanali.

La settimana scorsa infatti, appena uscito il decreto, i comuni avevano interpretato la norma in senso estensivo, comunicando la possibilità che ci fossero i banchi alimentati e quelli di altri prodotti, di cui è consentita la vendita in negozio. Infatti, nell’allegato 23 del Dpcm, dove sono indicate le merceologie che possono continuare a lavorare, si fa esplicito riferimento al «commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati».

La prefettura aveva già dato un’interpretazione diversa, lasciando però libera interpretazione ai Comuni in attesa di un chiarimento dal ministero. Chiarimento che è arrivato. Nella nota ministeriale ripresa dalla prefettura di Lodi si specifica che «in area rossa i mercati, sia coperti che all’aperto, sono chiusi, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Il commercio ambulante continua, pertanto, a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell’allegato 23».

PARRUCCHIERI
Dal parrucchiere di fiducia anche fuori dal proprio comune? No, lo spostamento per la messa in piega vale solo all’interno del proprio comune o nelle immediate vicinanze, se non è presente nel comune di residenza o se comunque l’offerta non è in grado di soddisfare le esigenze della cittadinanza. Era una delle richieste più frequenti e più controverse del Dpcm, ma ora le Prefetture hanno spiegato bene i termini dell’utilizzo dei servizi alla persona che sono rimasti aperti.

Le associazioni di categoria avevano interpretato la norma in senso estensivo, ritenendo che fosse considerato una comprovata esigenza quella di muoversi fuori dal proprio comune di residenza o domicilio per recarsi dal professionista di propria fiducia. Invece la Prefettura di Lodi aveva da subito dato indicazioni diverse: analogamente a quanto avviene per i supermercati e per le provviste alimentari, gli spostamenti sono consentiti all’interno del proprio comune, o fuori da esso se l’offerta locale (per qualsiasi negozio di categoria che può restare aperta) non è in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. In quest’ultimo caso, però, deve prevalere il criterio della contiguità territoriale o comunque del minor spostamento possibile. Se dunque in paese ci sono solo due parrucchieri, è anche ammesso recarsi in un altro comune, ma nel centro più grande più vicino possibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA