Con la sanatoria si è semplicemente applicata la legge

In riferimento alla lettera del 21 agosto intitolata “C’è stato o no abuso edilizio al distributore?”, si segnala al signore/a L.G. che il procedimento avviato dal Comune sul cantiere in questione si è chiuso il 17 luglio con il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, come peraltro riportato dal Cittadino il 19 luglio, sulla base delle informazioni fornite dal Comune stesso. Il procedimento era stato avviato il 27 gennaio con un sopralluogo al cantiere da parte di personale dello Sportello Attività Produttive e agenti di Polizia Locale, durante il quale erano state rilevate incongruenze tra le misure effettuate nell’occasione e quelle riportate nel progetto autorizzato nell’agosto 2011, che prevedeva la ricostruzione dell’edificio senza variazioni di superficie e volume. Il 3 febbraio, il Comune aveva quindi disposto con un’ordinanza la sospensione dei lavori. Il 23 aprile la società titolare del permesso di costruire aveva presentato una richiesta di sanatoria, sulla quale la Commissione per il Paesaggio si è espressa in modo favorevole il 17 maggio. Prima di rilasciare il permesso di costruire in sanatoria, il Comune ha comunque ritenuto opportuno acquisito un parere legale, datato 6 luglio, che ha confermato la correttezza della decisione, in quanto le difformità riscontrate (consistenti nell’innalzamento dell’edificio di 60 centimetri rispetto all’originale, da 8,7 a 9,3 metri) non hanno comportato variazioni essenziali e non hanno generato aumenti di volume né di superficie lorda di pavimento, sostanziandosi nel solo aumento di spessore dei solai interni divisori dei piani.L’intervento è stato quindi giudicato difforme rispetto al permesso di costruire rilasciato inizialmente, ma ammissibile rispetto alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ricadendo nella casistica di “variazione non essenziale”, in quanto tale sanabile con il pagamento di una oblazione di 2.431,60 euro (importo determinato quale quota del contributo di costruzione in riferimento alla parte difforme delle opere), che a norma di legge ha estinto l’illecito. La risposta alla domanda di L.G. sull’ipotesi che sia stata costruita maggior volumetria di quanto era stato autorizzato è pertanto negativa ed i provvedimenti assunti dal Comune con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria non sono stati una arbitraria decisione dell’amministrazione ma l’applicazione di quanto prevede la legge.

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