Nel caso il Dispensario Farmaceutico verrà chiuso, ci costituiremo parte civile

É risaputo che nella passata campagna elettorale per le elezioni amministrative di Lodi, come Pensionati ci eravamo esposti sostenendo che il Dispensario Farmaceutico sito in Piazza Don Luigi Savarè a Lodi non doveva essere chiuso, il Sindaco di Lodi, Sara Casanova dichiarò che se eletta verificava il da farsi.Ora, in sordina e senza un’ampia informazione e diffusione della notizia ai cittadini, la AFC srl, con un semplice cartello esposto da qualche giorno all’ingresso del presidio farmaceutico, comunica che dall’11 settembre il Dispensario verrà chiuso. In realtà ci chiediamo: se il Dispensario Farmaceutico fu aperto a seguito di deliberazione della Giunta Comunale di Lodi, come può il Presidente dell’Azienda Farmacie chiudere il Dispensario? Non dovrebbe essere la nuova Giunta a revocare la delibera del 2007, sentito il parere del Consiglio Comunale di Lodi?Noi non ci stiamo e ci appelliamo al signor Sindaco affinché ne blocchi la chiusura (se è il caso anche temporaneamente per approfondirne le ragioni). Siamo certi che chi ha illustrato le ragioni al Sindaco perché il Dispensario debba essere chiuso, abbia travisato la normativa vigente in materia, portando il Sindaco ad accettare la loro proposta di chiudere un presidio al servizio dei cittadini sul territorio. Riteniamo che il Presidente della AFC srl che ha deciso la chiusura, “organo” che a nostro avviso non ha il potere per farlo, anche se la chiusura le è stata imposta dalla ATS Milano/Lodi, il Consiglio Comunale e la Giunta di Lodi, debbano loro esprimersi in proposito con l’accoglimento o meno.Vogliamo ricordare che il Dispensario “presidio di utilità sociale” è aperto da ben 10 anni per far fronte alle esigenze dei cittadini e ben risponde ai loro bisogni.La creazione di una nuova farmacia in base alla disciplina introdotta dall’art. 11 del DL 1/2012 non implica la necessità di sopprimere il dispensario farmaceutico esistente e neppure di collocarne una nuova al posto di tale dispensario. Ora se la nuova disciplina intende anche promuovere un maggiore livello di concorrenza, il dispensario, rispetto a tale obiettivo, rimane neutro, trattandosi di un presidio sul territorio al servizio degli abitanti di zone isolate e non di un soggetto economico in grado di competere con le farmacie attraendo clientela da altri luoghi (tanto da non costituire neppure strutture autonome, essendo normalmente gestiti da una sede farmaceutica: art. 1 c. 4 della l. 221/1968), di fatto dipende dalla Farmacia Comunale di via San Bassiano. La creazione di nuove farmacie, d’altro canto, prescinde quindi, anche dall’esistenza di dispensari farmaceutici.Il dispensario costituisce una semplice estensione dell’attività di altra farmacia, quella più vicina, con lo scopo di conferire al sistema una certa capacità di adattamento alle peculiarità del territorio, non ha un’autonomia di gestione, essendo priva di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale, forma sostanzialmente una struttura unica con la farmacia di cui fa parte e la prossimità geografica facilita la gestione del servizio.A seguito della cosiddetta liberalizzazione introdotta con l’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, legge statale di principio, il quadro normativo attinente al sistema farmaceutico ha subito un profondo mutamento.Sono fondamentalmente due le essenziali finalità perseguite: quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, garantendo l’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate, e quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato. Nell’ottica del bilanciamento del principio pro concorrenziale con il sistema di contingentamento delle sedi farmaceutiche, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato profili interpretativi della nuova normativa attraverso alcune importanti pronunce.Il nuovo assetto introduce un grado intermedio di liberalizzazione del sistema farmaceutico, con rispondenza all’interesse pubblico del processo di incremento del numero delle farmacie esistenti.La localizzazione delle nuove strutture è legittima anche quando comporti una riduzione del fatturato delle farmacie esistenti e può essere censurata solo quando tradisca la finalità pro concorrenziale della normativa, concentrando gli svantaggi su alcuni operatori senza un’effettiva utilità pubblica.Anche la recente Legge Regionale Lombardia 3 marzo 2017, n. 6 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, pubblicata sul BURL n. 10, suppl. del 08 Marzo 2017 supporta la nostra tesi sulla non chiusura del Dispensario Farmaceutico in Piazza Don Luigi Savarè a Lodi.Con questa legge sono state effettuate modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, rese necessarie per aggiornare un contesto normativo ormai superato, che comportava anche procedure complicate e in contraddizione con l’evolversi del quadro normativo.Per il tema che stiamo trattando il riferimento é l’articolo 3 (Modifiche al Capo I e al Capo II del Titolo VII “Disposizioni in materia di assistenza farmaceutica” della l.r. 33/2009). L’articolo 3 modifica sia il Capo I sia il Capo II del VII concernente l’assistenza farmaceutica. Le modifiche introdotte sono tese ad aggiornare e razionalizzare il contesto normativo di riferimento, nonché a semplificare le procedure amministrative. Segnaliamo fra le modifiche introdotte una specifica disposizione per avere “farmacie dei servizi”, finalizzata a promuovere la valorizzazione della rete delle farmacie territoriali, per garantire presidi di prossimità per un immediato accesso alle cure e ai servizi sanitari e sociosanitari e a valorizzare il ruolo delle farmacie, affidando alle stesse nuovi servizi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 153/2009, che permette di rispondere meglio alle esigenze di sanità ampliando, mediante le oltre 2600 farmacie presenti sul territorio lombardo, l’attuale offerta di servizi al cittadino.Inoltre vogliamo segnalare che oggi la città di Lodi, ha la necessità di avere oltre alle due farmacie che apriranno a breve, una terza farmacia.Stando alla normativa più volte richiamata, il D.L.1/2012, il Comune di Lodi al 31 dicembre 2016 avendo un numero di abitanti pari a 45212, che rispetto alle 13 farmacie aperte, corrispondono ad un surplus di n. 2312 abitanti (rif. n. 3300 ab. ogni una farmacia), é un numero di residenti sufficiente per l’apertura della quattordicesima farmacia. L’azione è possibile ai sensi del decreto citato, che prevede, con almeno il 50% + 1 (1651) abitanti in più residenti rispetto al numero fisso di 3300 per ogni farmacia l’apertura di una nuova struttura. Nel 2012 quando la passata Giunta Comunale, approvò la Pianta Organica delle Farmacie, i residenti erano meno (44401) e potevano aversi 13 farmacie a Lodi.Nel 2018 la Giunta Comunale di Lodi potrà rideterminare la Pianta Organica delle Farmacie e deliberare la necessità di una nuova struttura al servizio del territorio.Ci appelliamo al buon senso di tutti Voi in indirizzo, affinché nel rispetto della normativa in vigore, questo presidio resti aperto al servizio dei cittadini, che in modo eccellente lo sta facendo da 10 anni.Auspichiamo che la nostra presa di posizione nel voler mantenere aperto il Dispensario Farmaceutico, alla luce della normativa in vigore e un capillare servizio ai cittadini venga accolta.Nel caso il Dispensario Farmaceutico, dopo questa ampia illustrazione per il suo mantenimento, verrà chiuso, ritenendo che le nostre motivazioni per restare aperto hanno fondamento, ci riserveremo costituirci parte civile insieme ai cittadini che sposeranno la nostra giusta causa, nei confronti di chi ha la responsabilità politica/amministrativa.Ringraziamo per l’attenzione e distintamente salutiamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA