LODI Ristorazione e bar all’aperto, la prefettura chiarisce i tanti dubbi
Ogni attività può essere svolta anche sotto una veranda o un dehor, purché la struttura sia aperta
Consumazioni al tavolo e al bancone solo all’aperto, servizi sotto i dehors consentiti solo se le strutture presentano tre lati aperti. La prefettura di Lodi ha pubblicato, in contemporanea con tutte le prefetture lombarde, i «chiarimenti sulle attività di ristorazione aperte dal 26 aprile 2021». È un ulteriore conferma rispetto all’interpretazione che già le associazioni di categoria avevano dato al Decreto e alla seguente circolare del ministero dell’Interno, che qualche dubbio in verità aveva lasciato ancora aperto. Nessun cenno però da parte delle prefetture lombarde alla possibilità di richiamare i clienti al chiuso per terminare la cena in caso di temporale.
Intanto, le conferme. Tra i servizi di ristorazione «si intendono non solo ristoranti, pizzerie e trattorie ma tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, esercizi per asporto di pizze, piadine, eccetera». Sono dunque ricomprese tutte le attività di somministrazione, «anche se svolte in forma secondaria, stagionale o temporanea». Sul consumo «all’aperto», la prefettura chiarisce che «non deve, dal punto di vista urbanistico, essere svolta in un luogo chiuso». Dunque, è consentita «anche sotto i portici» o sotto «una tettoia, una copertura (anche mediante utilizzo di ombrelloni o similari)». L’attività può essere svolta anche sotto una veranda o un dehors, purché la struttura sia aperta su almeno tre lati «in quanto altrimenti si configurerebbe come un luogo chiuso». Se le strutture hanno chiusure laterali «amovibili o pieghevoli», «tali chiusure devono restare totalmente aperte». Anche gli spazi con soffitto fisso in muratura o legno, purché aperti su tre lati, sono considerati luoghi per il servizio all’aperto. Quanto alla consumazione al bancone, la prefettura spiega che «è possibile solo se il banco è posto integralmente all’esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro; non è ammessa la consumazione al banco, e quindi in piedi, all’interno del locale o in spazi non definibili all’aperto». Non si fa cenno invece alla possibilità di ospitare i clienti all’interno del locale per concludere la cena o la consumazione in caso di improvviso rovescio meteo, una casistica non contemplata dal Decreto né dalle Faq ministeriali, ma che ha visto la prima “vittima” in Veneto, un ristorante sanzionato appunto per aver portato i clienti al chiuso a concludere la cena interrotta da un temporale. La mancanza di qualsiasi cenno è da leggere come il rispetto alla lettera del testo del decreto, e dunque come caso vietato e sanzionabile. Resta sempre la facoltà di presentare ricorso affinché la prefettura valuti le scriminanti del caso specifico, e qualora vengano ritenute ammissibili, per la cancellazione della multa.
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